I nostri allievi che frequentano i percorsi triennali di qualifica ed il quarto anno (sia nel settore meccanico che marketing), all’interno del loro percorso formativo devono svolgere, a partire dalla seconda annualità, un tirocinio presso un’azienda. Il tirocinio è un momento formativo importante grazie al quale l’azienda concorre insieme alla scuola, allo sviluppo delle competenze di ogni studente.
Durante l’esperienza del tirocinio, lo studente è equiparato al lavoratore ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/2008
La Scuola Vantini ha sottoscritto ad ottobre 2025 a livello provinciale un ACCORDO TECNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO con UST (Ufficio Scolastico Territoriale) e Provincia di Brescia ed eroga agli allievi frequentanti i percorsi in Diritto e Dovere d’istruzione e Formazione (DDIF) la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dai criteri stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Tale formazione è da intendersi valida quale base necessaria e preliminare all’ingresso del tirocinante in azienda.
L’azienda ospitante resta tenuta ad effettuare una ripresa dei contenuti secondo quanto previsto dall’art 37 del Dlgs 81/2008 e a fornire allo studente la contestualizzazione, l’informazione e la formazione integrativa riguardante i rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro, alle mansioni affidate e alle proprie procedure interne di sicurezza
L’azienda che è interessata ad ospitare tirocinanti attivando convenzione e progetto formativo con la Scuola Vantini, è tenuta a compilare ed inviare – allegando altresì la documentazione richiesta – l’apposita sezione denominata “MODULO DI DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE TIROCINANTI”. Nell’accoglimento delle domande pervenute, verrà data priorità alle aziende socie della Scuola.
PER POTER ACCOGLIERE I NOSTRI ALLIEVI IN TIROCINIO E’ NECESSARIO CHE L’AZIENDA SIA IN POSSESSO DEL DVR (Documento di valutazione dei rischi), COMPRENSIVO DI SEZIONE TIROCINANTI
Durante il percorso formativo i nostri studenti svolgono la formazione specifica e generale così come prevista dal Dlgs 81/2008 e disciplinata dall’ ACCORDO TECNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO con UST (Ufficio Scolastico Territoriale) e Provincia di Brescia
FORMAZIONE GENERALE, EROGATA SECONDO I CONTENUTI MINIMO DELL’ALLEGATO B: non deve essere inferiore a 4 ore. Viene svolta durante le ore curriculari e realizzata entro il biennio o comunque prima dell’avvio del tirocinio. E’ da considerarsi permanente e non necessita integrazioni da parte dell’azienda.
FORMAZIONE SPECIFICA, EROGATA SECONDO I CONTENUTI DELL’ALLEGATO C: non deve essere inferiore a 12 ore. Va completata prima dell’esperienza di tirocinio. La formazione affronta i 31 rischi specifici che sono trattati in 27 presentazioni.
AL TERMINE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA + GENERALE
Per ogni studente la Scuola compila un LIBRETTO PERSONALE che riporta i rischi trattati indicando le ore e contenuti svolti.
Ad ogni studente viene altresì sottoposto un TEST finalizzato al rilascio di un attestato.
Libretto personale dello studente e attestato di superamento del test vengono inviati all’azienda ospitante prima dell’avvio del tirocinio.
La formazione erogata dalla scuola è da intendersi valida quale base necessaria e preliminare all’ingresso del tirocinante in azienda.
L’azienda ospitante resta tenuta ad effettuare una ripresa dei contenuti secondo quanto previsto dall’art 37 del Dlgs 81/2008 e a fornire allo studente la contestualizzazione, l’informazione e la formazione integrativa riguardante i rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro, alle mansioni affidate e alle proprie procedure interne di sicurezza
Consegna all’azienda ospitante:
Nomina un tutor scolastico al quale sono assegnati un numero congruo di tirocinanti
Consegna ad ogni tutor scolastico un vademecum che va restituito firmato
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Allegato
ALLEGATO A
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Accordo tecnico relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito scolastico
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Si tratta del testo di riferimento per l’organizzazione e gestione della formazione in materia di salute e sicurezza erogata dalla Scuola ai propri studenti prima dell'avvio dei tirocini oppure dell'inserimento lavorativo
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Allegato
ALLEGATO B
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Argomento delle lezioni – formazione generale
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Sono i contenuti trattati durante la formazione generale ai sensi del CSR 21-12-2011
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Allegato
ALLEGATO C
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Argomento delle lezioni – formazione specifica
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Sono i contenuti (elenco dei rischi) trattati durante la formazione generale ai sensi del CSR 21-12-2011
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Allegato
ALLEGATO D
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Modulo verifica requisiti formatore
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E’ la Check list che la Scuola deve compilare per ogni formatore impiegato nella formazione generale e specifica
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Allegato
ALLEGATO E
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Registro presenze – corso base Dlgs 81/2008
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Fac-simile del registro da utilizzare per la registrazione delle ore di formazione generale e specifica
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Allegato
ALLEGATO F
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Libretto personale di attestazione della formazione
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E’ il libretto personale dello studente dove vengono segnati i contenuti trattati della formazione generale e specifica con calendario e numero ore effettuate per ogni rischio
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Allegato
ALLEGATO G
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Facsimile (per le aziende) di Libretto personale di attestazione della formazione/informazione/addestramento – contestualizzazione erogati
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Va SEMPRE compilato dall’azienda (inserendo apposito logo) e restituito alla scuola ENTRO UNA SETTIMANA DALL’AVVIO DEL TIROCINIO
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Allegato
ALLEGATO H
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Modello di impostazione della sezione integrativa DVR per la valutazione dei rischi relativi alle attività assegnate agli studenti in PCTO
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Per ospitare un tirocinante l’azienda deve OBBLIGATORIAMENTE avere la sezione tirocinanti del proprio DVR. Questo è un FAC SIMILE che l’azienda può utilizzare e che va firmato da figura in possesso delle competenze previste dalla normativa vigente
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| Decreto legislativo 345 del 04/08/1999 | Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro |
| D.lgs 81/2008 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. |
| Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 | Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
| Deliberazione RL X/825 del 25/10/2013 | Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini |
| Dduo RL 10031 del 05/11/2013 | Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative |
| Decreto legge nr 48 del 4 maggio 2023 | misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro |
| Legge n.85 del 03 luglio 2023 | Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 maggio 2023 nr 48 recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro |
| Protocollo d’intesa 26 maggio 2022 | Sottoscritto da Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro ed elle Politiche Sociali, INAIL |
L’azienda compila il format sul sito www.vantini.it per dichiarare la sua disponibilità ad accogliere gli allievi in tirocinio. Nella compilazione del modulo verifica contestualmente i requisiti necessari (obbligo il possesso del DVR e della sezione integrativa del DVR dedicata ai tirocinanti) e carica on line
Il tutor scolastico raccoglie le disponibilità delle aziende ed effettua il match con gli studenti che devono svolgere il tirocinio. Verrà data priorità alle aziende socie e tenuta in considerazione la residenza degli allievi, le competenze e l’attitudine.
Le aziende selezionate per accogliere i tirocinanti ricevono dalla scuola la documentazione da visionare e compilare (alcuni i allegati possono essere scaricati anche dal sito in autonomia dalle aziende):
L’azienda PRIMA dell’avvio del tirocinio invia alla scuola:
L’azienda effettua la visita di sorveglianza sanitaria a cura del medico competente aziendale, avendo a disposizione anche il giudizio di idoneità alla mansione predisposto dal medico competente della Scuola
L’allievo inizia il tirocinio e l’azienda ha l’obbligo di svolgere attività di informazione e contestualizzazione e di integrare – laddove ritenuto necessario dal DVR aziendale – la formazione sulla sicurezza svolta a scuola.
L’azienda, entro la prima settimana di tirocinio compila e restituisce alla scuola
Durante il tirocinio l’allievo e il tutor aziendale compilano puntualmente il registro stage indicando ogni giorno l’orario di presenza in azienda
A tirocinio concluso l’azienda invia alla scuola
I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’insegnamento o reinserimento nel mercato del lavoro.
REQUISITI TIROCINANTI
I destinatari possono essere:
DURATA
Durata minima: 2 mesi
Durata massima:
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria della scuola, telefonare al numero 030/2791576 oppure scrivere a servizilavoro@vantini.it
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